Col nuovo decreto Sostegni-bis è stato stanziato un bonus da 1600 euro una tantum da erogare ai beneficiari dell’indennità da 2.400 euro del precedente decreto Sostegni di marzo, e non solo.
Per accedere al bonus 1.600 euro è necessario non essere titolari di pensione, di indennità Naspi e che non si abbia in corso un contratto di lavoro dipendente. I beneficiari devono aver perso “involontariamente” il lavoro nel periodo tra l’1 gennaio 2019 e l’entrata in vigore del dl Sostegni-bis.
Chi sono i beneficiari
Lavoratori dello spettacolo
Rispetto al decreto Sostegni di marzo, si allarga la platea dei beneficiari, andando a includere coloro che hanno perso il lavoro dal primo gennaio 2019 fino all’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis.
Per accedere al bonus devono essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; aver percepito minimo 30 contributi giornalieri tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis; avere un reddito 2019 non superiore ai 75mila euro oppure aver lavorato almeno 7 giornate con reddito 2019 non superiore ai 35mila euro.
Lavoratori stagionali del turismo o presso stabilimenti termali
Per accedere al bonus bisogna dimostrare di aver lavorato almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto Sostegni bis. Riguarda sia i lavoratori dipendenti che quelli in somministrazione.
Lavoratori dipendenti o in somministrazione
Per accedere al bonus devono avere le stesse caratteristiche di quelli stagionali (aver perso il lavoro tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto Sostegni bis con almeno 30 giorni lavorativi) ma che appartengano a settori diversi da quello del turismo e degli stabilimenti termali.
Lavoratori intermittenti
Rientrano anche i lavoratori intermittenti. Per chi non lo sapesse “il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell’arco della settimana o dell’anno”.
Lavoratori autonomi senza partita Iva
Bisogna essere iscritti alla Gestione Separata Inps con almeno un contributo mensile accreditato. Inotre tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, non devono essere stati titolari di contratti autonomi occasionali e non devono neanche avere un contratto in essere il giorno dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto.
Venditori a domicilio
Il reddito nel 2019 non deve aver superato i 5mila euro e devono essere titolari di partita Iva ed iscritti alla Gestione Separata Inps.
Lavoratori dello sport
Possono usufruire dell’indennità, grazie all’erogazione di oltre 150 milioni di euro a favore della Società Sport e Salute.
Sono previsti 3 importi differenti in base ai compensi percepiti:
- 1600 euro possono ottenerli chi ha avuto compensi superiori a 10mila euro annui nel 2019;
- 1.070 euro possono ottenerli chi ha guadagnato tra i 4mila e i 10mila euro;
- 540 euro possono ottenerli chi ha avuto ricavi fino a 4mila euro.
Possono accedervi tutti coloro che hanno collaborato con il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e anche con società e associazioni sportive dilettantistiche. Nel loro caso sarà Sport e Salute S.p.a. a erogare i pagamenti e si baserà sui calcoli dell’Isee dei ricavi del 2019 eseguiti dall’Agenzia delle Entrate.
Quando arriva il bonus
L’erogazione del nuovo bonus da 1.600 euro dovrebbe essere automatica per coloro i quali hanno già beneficiato dei 2.400 euro previsti dal decreto Sostegni di marzo. Mentre per chi deve fare domanda, bisognerà aspettare le disposizioni dell’INPS.