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Sanatoria fino al 31 dicembre – Aggiornamenti

Con la circolare del 17 novembre 2020 il Ministero dell’Interno chiarisce alcune questioni riguardanti la sanatoria per l’assunzione e regolarizzazione dei cittadini Extra Ue presenti nel territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 o soggiornanti in Italia prima di tale data.

É richiesta una documentazione recente per dimostrare la presenza nel territorio nazionale dello straniero.

Viene richiesta anche un’ulteriore documentazione se sul passaporto del lavoratore risulta un timbro di ingresso nel territorio Schengen e non nel territorio italiano, come richiesto dalla norma. La prova della presenza sul territorio deve essere rilasciata da organismi pubblici e non si accettano dichiarazioni da parte di testimoni.


Se il nucleo familiare é composto da un solo soggetto (unico percettore di reddito). In questo caso il reddito richiesto non deve essere inferiore a 20.000 euro annui.

Se il nucleo familiare é inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Allora il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui, anche se quest’ultimo è l’unico percettore di reddito. In questo caso il reddito del datore di lavoro può essere integrato dal reddito percepito da altro soggetto del nucleo familiare.

Il coniuge ed i parenti fino al 2^ grado possono essere inclusi per determinare il reddito anche se non sono conviventi.

Per il lavoro domestico. Nel caso che il richiedente non percepisce reddito, é ammesso che all’integrazione della soglia minima può concorrere un altro componente della famiglia anche per l’intero importo (euro 27.000,00).

Se il datore di lavoro è affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza. Allora il requisito reddituale non è richiesto quando l’istanza è riferita ad un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.


Se per ottenere l’attestato di idoneità alloggiativa c’è bisogno di più tempo del previsto, è possibile concludere il procedimento in presenza anche solo della richiesta dell’idoneità alloggiativa agli organi competenti. Ma rimane l’obbligo per il datore di lavoro a presentare questo documento allo Sportello Unico in un momento successivo.


La delega alla sottoscrizione del contratto di soggiorno è possibile con  una dichiarazione. Questa deve contenere l’indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge (o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta fino al terzo grado) al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante.


Se il rapporto di lavoro per il quale è stata avviata la procedura di emersione si interrompe per qualsiasi motivo, non ricollegabile ad una causa di forza maggiore, il datore di lavoro che ha presentato la domanda di emersione dovrà dare comunicazione dell’avvenuta interruzione. Egli potrà richiedere allo Sportello Unico di essere convocato con priorità, per consentire all’Ufficio una valutazione tempestiva ed attuale delle circostanze sopravvenute per un eventuale rilascio al lavoratore di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Al momento della convocazione, il datore di lavoro deve formalizzare la rinuncia al rapporto di lavoro. Specificando i motivi che ne hanno causato l’interruzione e sottoscrivendo, contestualmente al lavoratore straniero, il contratto di soggiorno per il periodo relativo all’effettivo impiego del lavoratore. Al lavoratore, vista l’interruzione del rapporto di lavoro, potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Questo avverrà dopo una valutazione da parte degli Sportelli Unici per escludere che la domanda di emersione sia stata inoltrata strumentalmente, proprio per far ottenere al cittadino straniero il permesso di soggiorno.

Bisogna ricordare però che per il settore del lavoro agricolo c’è il divieto di licenziamento. Prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal Decreto “Ristori” per far fronte all’emergenza economica dovuta al diffondersi della pandemia da Covid-19.


Possono accedere nuovamente alla procedura tutti quei datori di lavoro che, pur avendo effettuato il versamento forfettario di almeno €500,00, non hanno inviato alcuna istanza di regolarizzazione di un lavoratore straniero oppure, erroneamente, hanno inviato l’istanza all’INPS. Se intendono completare la procedura di regolarizzazione, essi potranno accedere fino alle ore 20:00 del giorno 31 dicembre 2020 al sistema telematico.

Il sistema richiederà l’inserimento degli stessi dati presenti sul modello F24 e ne verificherà l’esatta corrispondenza con i dati presenti.

Potrete entrare al sistema telematico cliccando qui


I datori di lavoro avranno tempo fino al 31 dicembre 2020


Per maggiori informazioni potete consultare la circolare CLICCANDO QUI

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